Professore incaricato stabilizzato di diritto delle Comunità europee nell’Università degli Studi di Torino
													Antonio Quaglino nasce a 
													Torino il 14 settembre 1934. 
													Laureato in Scienze 
													Politiche all'Università 
													degli Studi di Torino il 20 
													novembre 1958 con lode e 
													dignità di menzione, 
													consegue altresì, presso la 
													stessa Università, la laurea 
													in Giurisprudenza a pieni 
													voti, il successivo 12 
													luglio 1962.
Una 
													brillante carriera 
													accademica tragicamente 
													interrotta
Gli 
													studi universitari 
													permettono al giovane 
													Quaglino di individuare un 
													interesse preciso – ed una 
													correlata vocazione – per il 
													diritto internazionale. Già 
													dal 1° novembre 1962, 
													immediatamente dopo aver 
													conseguito la laurea in 
													Giurisprudenza, è Assistente 
													volontario alla cattedra di 
													Diritto internazionale della 
													Facoltà di Economia e 
													Commercio dell'Università 
													degli Studi di Torino, 
													accanto ad un grande maestro 
													dell'Ateneo torinese, il 
													Prof. Giorgio Cansacchi di 
													Amelia, che della Facoltà è 
													anche Preside.
													
													
													Negli anni 1964, 1965 e 1966 
													frequenta i Corsi di 
													perfezionamento della 
													prestigiosa 
													
													Académie de Droit 
													international del La Haye. 
													In tale occasione, il 
													giovane studioso ha modo di 
													frequentare assiduamente 
													personaggi della statura di 
													Rolando Quadri, docente del
													
													Cours général de droit 
													international public nel 
													1965, nonché di F.A. Mann, 
													di E. Jimenez de Arechaga, 
													di G. C. Venturini, di M. 
													Lachs, di G. Berlia, di A. 
													Malintoppi, di G. Barile, di 
													R. de Nova, di G. 
													Schwarzenberger, di C.W. 
													Jenks, di F. Rigaux, di L. 
													M. Bentivoglio, dei quali 
													ascolta le lezioni e dai 
													quali trae innumerevoli 
													occasioni di studio e 
													approfondimento. Di Rolando 
													Quadri, Quaglino amava 
													ricordare la stimolante e 
													appassionata conversazione, 
													l'abitudine di discorrere di 
													problemi giuridici con gli 
													allievi, affascinati dalla 
													sua inusuale attitudine a 
													discutere e confutare non 
													solo le tesi altrui, ma 
													anche quelle espresse nei 
													propri scritti anteriori.
Dal 
													15 febbraio 1966, in seguito 
													a concorso, è Assistente 
													ordinario alla cattedra di 
													Istituzioni di Diritto 
													pubblico della Facoltà di 
													Economia e Commercio 
													dell'Università di Cagliari, 
													divenendo Aiuto dal giugno 
													1970. Sono, questi, anni di 
													studio appassionato in una 
													sede universitaria 
													accogliente. Il 16 giugno 
													1972 è trasferito presso la 
													cattedra di Diritto 
													regionale della Facoltà di 
													Giurisprudenza 
													dell'Università degli Studi 
													di Torino. Al contempo, è 
													altresì incaricato 
													dell'insegnamento di Diritto 
													internazionale nella Facoltà 
													di Economia e Commercio 
													dell'Ateneo cagliaritano (a 
													partire dall'anno accademico 
													1969-70), divenendo poi 
													Professore stabilizzato dal 
													1973. La medesima Facoltà 
													gli conferisce anche 
													l'incarico dell'insegnamento 
													di Organizzazione 
													internazionale negli anni 
													accademici 1972-73 e 
													1973-74. Sono, quelli, i 
													primi anni di un'attività di 
													docenza condotta all'insegna 
													della continuità e della 
													passione educativa. Negli 
													stessi anni accademici 
													(1966-67, 1967-68 e 1968-69) 
													è anche docente nei Corsi di 
													Diritto delle Comunità 
													europee organizzati dalle 
													Facoltà di Giurisprudenza e 
													di Economia e Commercio 
													dell'Università di Cagliari, 
													nonché nei Corsi di 
													perfezionamento 
													dell'Istituto Italiano per 
													l'Africa e in quelli della 
													Società Italiana per 
													l'Organizzazione 
													Internazionale (SIOI), 
													Sezione Piemonte.
													
													
													Manifesta, dunque, nei vasti 
													campi del Diritto 
													internazionale, uno spiccato 
													interesse per le tematiche 
													dell'Organizzazione 
													internazionale e, in questo 
													ambito, per la disciplina 
													internazionalistica più 
													giovane: il diritto delle 
													Comunità europee. Ed è 
													all'insegnamento di questa 
													materia che approda 
													definitivamente a Torino, 
													divenendo Professore 
													incaricato stabilizzato 
													nella Facoltà di Scienze 
													Politiche nell'anno 
													accademico 1975-76, 
													succedendo al Prof. Alfredo 
													Barucchi. Antonio Quaglino 
													si dedica allo studio di 
													tale materia con una 
													notevolissima passione 
													didattica, caratterizzata 
													per il continuo interesse 
													verso nuovi argomenti di 
													diritto delle Comunità 
													europee che soleva discutere 
													con i colleghi per poter 
													perfezionare le proprie 
													lucide lezioni. I suoi 
													numerosi laureati conservano 
													il ricordo dell’estrema 
													disponibilità del Prof. 
													Quaglino, il quale li 
													seguiva con rimarchevole 
													assiduità nella preparazione 
													della tesi di laurea in 
													Diritto delle Comunità 
													europee, appassionandoli 
													all'argomento e aiutandoli 
													pazientemente a limare le 
													pagine faticose, incurante 
													delle molte ore passate a 
													riceverli e a discutere con 
													loro. Molte vocazioni 
													all'affascinante Diritto 
													comunitario, nuova frontiera 
													del Diritto internazionale 
													in Europa, punta avanzata 
													dell'Organizzazione 
													internazionale 
													istituzionalizzata, sono 
													così nate nell'aula del 
													Corso di Quaglino. Per molti 
													anni egli è socio attivo 
													della Società Italiana per 
													l'Organizzazione 
													Internazionale, nonché 
													membro della 
													
													Association des Auditeurs de 
													l'Académie de Droit 
													international de la Haye 
													e del Centro Italiano per la 
													protezione dei diritti 
													dell'uomo. Consulente della 
													Casa Editrice UTET, è 
													responsabile della sezione 
													di Diritto internazionale 
													della III edizione del 
													Grande Dizionario 
													Enciclopedico, per la quale 
													redige numerose voci.
													Nell'anno accademico 
													1984-85, una lunga e 
													dolorosa malattia consuma 
													progressivamente Antonio 
													Quaglino. Gli amici 
													Alessandro Marazzi, Andrea 
													Comba, Giuseppe Porro, 
													Edoardo Greppi e Raffaella 
													Audino cercano di riempire 
													il vuoto che determina la 
													sua assenza dalle aule 
													universitarie, sperando che 
													una difficile guarigione lo 
													riporti nell’amato mondo 
													dello studio e 
													dell'insegnamento. L'agosto 
													del 1985, tuttavia, spegne 
													ogni speranza. Il cordoglio 
													per la scomparsa di un uomo 
													buono e schivo, di un 
													collega generoso e amabile, 
													di un maestro rigoroso e 
													paterno, accomuna in quei 
													giorni tanti amici e 
													colleghi. Particolarmente 
													apprezzabile è apparsa la 
													decisione del Prof. Andrea 
													Comba e del Consiglio 
													dell'Istituto Universitario 
													di Studi Europei di 
													commemorare – l'8 aprile 
													1987 – il collega e amico 
													scomparso, e di intitolargli 
													l'aula di lezione, tributo 
													estremo alla umanità e alla 
													professionalità di Antonio 
													Quaglino.
I 
													cardini del pensiero di 
													Antonio Quaglino 
													nell’analisi delle relazioni 
													tra Organizzazioni 
													internazionali
													L'attività scientifica di 
													Antonio Quaglino è 
													caratterizzata da un numero 
													limitato di scritti. Grande 
													uomo di studio, ricercatore 
													appassionato, faceva fatica 
													a considerare maturo per la 
													pubblicazione un lavoro 
													scientifico. Un impegno di 
													ricerca puntiglioso, una 
													tendenza ad estendere ed 
													approfondire lo studio di 
													testi e documenti, uniti ad 
													una innata ritrosia, lo 
													portavano a prolungare 
													enormemente il momento dello 
													studio, a dilatare la fase 
													delle prime stesure, sempre 
													assoggettate a puntigliose 
													verifiche, a pazienti 
													limature, riscritture, 
													rielaborazioni parziali o 
													complessive. Questo 
													atteggiamento di grande – e 
													ingiustificata – modestia ha 
													fatto sì che rimanessero ad 
													uno stadio di incompiutezza 
													almeno due monografie, l'una 
													sull'arduo problema del 
													coordinamento fra le 
													Organizzazioni 
													internazionali e l'altra sul 
													Parlamento europeo. Di tali 
													lavori sono rimaste alcune 
													tracce: in un curriculum 
													della metà degli anni 
													Settanta, il Prof. Quaglino 
													definiva il lavoro sul 
													coordinamento quale 
													“monografia in fase di 
													ultimazione”.
													
													
													Molto interessanti si 
													presentano alcuni lavori di 
													Organizzazione 
													internazionale. Due furono 
													pubblicati negli 
													
													Annali della Facoltà di 
													Economia e Commercio della 
													Università di Cagliari 
													e uno sulla prestigiosa
													
													
													Rivista di Diritto 
													Internazionale Privato e 
													Processuale, 
													diretta da Mario Giuliano. 
													Il primo di questi tre 
													scritti reca il titolo
													
													
													“La natura giuridica delle 
													relazioni dell'UEO con la 
													NATO e il Consiglio d'Europa 
													(Considerazioni 
													preliminari)”. 
													Già il sommario rivela lo 
													scrupolo dell'Autore ad 
													affrontare il tema con un 
													approccio sistematico 
													rigoroso. Parte, infatti, 
													dal problema della 
													giuridicità delle relazioni 
													tra Organizzazioni 
													internazionali e da quello 
													della giuridicità delle 
													disposizioni che regolano 
													tali relazioni alla luce dei 
													criteri indicati da maestri 
													come Gaetano Morelli e 
													Tomaso Perassi, mettendo poi 
													a confronto le posizioni di 
													autori come Riccardo Monaco, 
													Benedetto Conforti, Rolando 
													Quadri, nonché del Wengler e 
													del Parry. Sulla scorta di 
													questi elementi di 
													valutazione di base, 
													Quaglino affronta il tema 
													centrale del lavoro: la 
													natura giuridica delle 
													relazioni dell'UEO con la 
													NATO e il Consiglio 
													d'Europa. Il fine è 
													accertare se le relazioni 
													considerate siano "di 
													diritto" o "di fatto". La 
													giuridicità internazionale 
													delle disposizioni che 
													regolano queste relazioni è 
													vista sia in base ad un 
													criterio di valutazione 
													formale che in base ad uno 
													sostanziale, nonché in 
													relazione alla assenza di 
													personalità internazionale 
													delle tre Organizzazioni 
													prese in considerazione. La 
													conclusione dell'Autore è 
													nel senso dell'attestazione 
													della giuridicità delle 
													relazioni esaminate, cioè 
													del loro carattere 
													obbligatorio.
Il 
													saggio di Quaglino tocca, 
													dunque, tematiche centrali 
													del diritto internazionale 
													generale e del diritto 
													dell'organizzazione 
													internazionale. In primo 
													luogo, infatti, mira a 
													stabilire se le relazioni 
													esaminate siano o meno rette 
													da norme di diritto 
													internazionale (cioè 
													giuridiche sotto il profilo 
													internazionalistico). 
													L'indagine si dipana sia sul 
													piano formale – cioè con 
													riferimento alla fonte dalla 
													quale promanano, “per 
													accertare se discendano o 
													meno da una delle fonti di 
													produzione normativa 
													operanti nell'ordinamento 
													internazionale” – che su 
													quello sostanziale, “tenendo 
													conto della forza vincolante 
													che esse posseggono, per 
													appurare se influiscano o 
													meno in modo effettivo sulla 
													struttura e sul modo di 
													agire degli enti cui si 
													riferiscono”. Perché si 
													possa concludere nel senso 
													della giuridicità, occorre 
													che entrambe le indagini 
													diano esito positivo, che 
													cioè le disposizioni 
													esaminate risultino “emanate 
													da una fonte di produzione 
													normativa internazionale e, 
													al contempo, risultino 
													dotate della stessa forza 
													vincolante che è tipica 
													delle norme vigenti 
													nell'ambito dell'ordinamento 
													internazionale”. Il secondo 
													approccio è collegato al 
													principio di effettività, 
													cardine del diritto 
													internazionale in generale e 
													determinante ogniqualvolta, 
													nella disciplina 
													internazionalistica, ci si 
													ponga ad affrontare temi 
													connessi con la soggettività 
													degli enti e con la loro 
													vita di relazione. Le due 
													indagini appaiono così 
													teleologicamente connesse.
													
													
													Tuttavia, l'Autore è altresì 
													consapevole dell'incombere 
													di un possibile problema: 
													quello connesso con gli 
													interrogativi circa la 
													personalità e soggettività 
													giuridica delle 
													Organizzazioni prese in 
													esame. Quaglino nega che le 
													tre Organizzazioni siano 
													dotate “di una individualità 
													tale da potersi inserire 
													quali potenze a sé stanti 
													nella vita di relazione 
													internazionale”. E qui, come 
													in altre parti del suo 
													lavoro, l'Autore segue 
													l'autorevole impostazione 
													offerta in dottrina da uno 
													che ha sempre considerato 
													tra i suoi maestri, Rolando 
													Quadri. Ritiene, cioè, che 
													ciascuna delle tre 
													Organizzazioni svolga “una 
													funzione meramente 
													strumentale di collegamento 
													tra Stati membri”, fornendo 
													loro mezzi e modi per 
													esaminare questioni di 
													interesse comune e al fine 
													di attuare una più intensa 
													collaborazione. Si è, 
													quindi, sul piano degli “strumenti 
													tecnici di cooperazione 
													interstatuale” 
													e non su quello di “un 
													autonomo rilievo in ambito 
													internazionale”. Tali 
													considerazioni portano il 
													Quaglino a concludere che 
													“le attività normative ed 
													esecutive menzionate sono 
													nominalmente attività della 
													NATO, dell'UEO e del 
													Consiglio d'Europa, in 
													quanto sono compiute da 
													organi formalmente di loro 
													pertinenza. In effetti, 
													invece, esse sono attività 
													sociali dei rispettivi 
													gruppi di Stati”. 
													Conseguentemente, la 
													responsabilità fa capo 
													nominalmente alle 
													Organizzazioni, ma 
													effettivamente ricade in 
													capo alle rispettive società 
													di Stati (mentre, al 
													contrario, nelle 
													Organizzazioni 
													personalizzate le attività 
													sono imputate direttamente 
													all'Organizzazione, ente 
													individuale).
Sul 
													punto relativo ai problemi 
													di personalità, soggettività 
													e imputabilità di fatti, 
													Quaglino è cosciente di 
													discostarsi talora 
													dall’autorevole dottrina 
													prevalente, rappresentata da 
													studiosi quali Anzilotti, 
													Morelli e Monaco. Egli, 
													tuttavia, assume sempre 
													posizioni rigorosamente 
													argomentate, e dotate del 
													supporto di dottrina 
													altrettanto autorevole 
													(talora Balladore Pallieri, 
													talora ancora Quadri). Dal 
													punto di vista materiale, 
													l'argomento affrontato 
													rivela una grande freschezza 
													anche a distanza di tempo 
													dalla pubblicazione: non 
													sfugge al lettore 
													l'interesse della tematica, 
													in un periodo (la seconda 
													metà degli anni Novanta) in 
													cui ci si sarebbe posti 
													ancora il problema del 
													coordinamento fra 
													Organizzazioni 
													internazionali dotate di 
													scopi politici (come il 
													Consiglio d'Europa) e 
													militari (come NATO e UEO), 
													e in cui si sarebbe discusso 
													del ruolo delle 
													Organizzazioni regionali per 
													il mantenimento della pace 
													(NATO e UEO nei territori 
													dell'ex-Yugoslavia, per 
													esempio) e nel processo di 
													integrazione europea (UEO e 
													Unione/Comunità europea, 
													dopo il Trattato di 
													Maastricht del 7 febbraio 
													1992).
Una 
													lucida e rigorosa analisi 
													dei rapporti tra Consiglio 
													di sicurezza e 
													Organizzazioni regionali nel 
													contesto del mantenimento 
													della pace e della sicurezza 
													internazionale
													
													
													Un secondo scritto di 
													Antonio Quaglino che merita 
													particolare attenzione è 
													intitolato 
													
													“Il Consiglio di Sicurezza 
													delle Nazioni Unite e la 
													legittimazione delle 
													Organizzazioni regionali ad 
													agire per il mantenimento 
													della pace e della sicurezza 
													internazionale”, 
													ed è apparso, come il 
													precedente, 
													
													
													
													negli
													
													Annali della Facoltà di 
													Economia e Commercio 
													dell'Università degli Studi 
													di Cagliari. Il punto di 
													partenza è rappresentato 
													dagli artt. 52, 53 e 54 
													della Carta dell'ONU. 
													L'Autore affronta subito il 
													problema delle condizioni di 
													legittimazione per l'azione 
													delle Organizzazioni 
													regionali, e perviene 
													rapidamente ad attribuire un 
													ruolo determinante e 
													ineludibile al Consiglio di 
													Sicurezza. È con un atto 
													formale di questo – una 
													decisione – che la soluzione 
													pacifica di una controversia 
													è rimessa all'Organizzazione 
													regionale, così come 
													l'eventuale autorizzazione 
													ad un'azione coercitiva o la 
													richiesta di un intervento 
													sotto la direzione del 
													Consiglio stesso. 
													 
													L'analisi della prassi 
													conduce l’Autore ad una 
													conferma di questa 
													impostazione. Un'accurata 
													analisi del dato normativo è 
													infatti accompagnata 
													dall'esame della prassi 
													dell'ONU e di Organizzazioni 
													regionali come quella 
													dell'Unità Africana e della 
													Lega Araba, nonché dal 
													confronto con la dottrina 
													più rilevante. Circa il 
													rapporto tra la portata 
													dell'art. 103 e gli Statuti 
													delle Organizzazioni 
													regionali, Quaglino si 
													schiera nettamente a favore 
													della prevalenza degli 
													obblighi derivanti dalla 
													Carta di San Francisco, 
													superando altresì le 
													obiezioni circa il valore 
													meramente politico degli 
													impegni assunti dagli Stati 
													in virtù degli artt. 1 e 2 
													della Carta stessa. 
													Ritenendo, tuttavia, caduta 
													per desuetudine l'ultima 
													parte dell'art. 52(1) della 
													Carta (relativamente 
													all'obbligo di conformità 
													delle decisioni delle 
													Organizzazioni regionali ai 
													fini e ai principi delle 
													Nazioni Unite), l’Autore 
													perviene a concludere nel 
													senso della piena validità – 
													anche sostanziale – delle 
													decisioni con le quali il 
													Consiglio di Sicurezza ha 
													legittimato la Lega Araba e 
													l'Organizzazione dell'Unità 
													Africana a trattare, 
													rispettivamente, la 
													questione libanese e la 
													questione congolese. 
													
													
													La tesi della abrogazione 
													della norma citata non si 
													pone in contrasto né con 
													l'affermata validità 
													assoluta del principio della 
													prevalenza degli obblighi 
													dello Statuto stabilita 
													nell'art. 103, né con 
													l'efficacia e funzionalità 
													di un sistema di sicurezza 
													"decentrato" poggiante 
													sull'azione delle 
													Organizzazioni regionali. Ad 
													opinione del Quaglino, 
													infatti, “ciò che conta è 
													che l'azione svolta 
													dall'organizzazione 
													legittimata abbia contenuto 
													non difforme da quella che 
													avrebbe posto in essere 
													l'Organizzazione delle 
													Nazioni Unite e non porti a 
													risultati diversi da quelli 
													che l'organizzazione stessa 
													avrebbe raggiunto. Questo in 
													quanto l'attività 
													dell'organizzazione 
													regionale legittimata è 
													sostitutiva dell'attività 
													dell'ONU”. Ecco allora che 
													Quaglino approda ad un 
													risultato che potremmo 
													definire pragmatico: “[i]n 
													definitiva, dunque, non 
													importa che vi sia tra 
													organizzazione regionale ed 
													Organizzazione delle Nazioni 
													Unite una conformità di 
													carattere astratto o 
													generico quale è appunto 
													quella postulata dall'art. 
													52(1) ultima parte; importa 
													invece che vi sia, fra l'una 
													e l'altra organizzazione, 
													una conformità di carattere
													
													
													pratico, 
													vale a dire una conformità
													
													
													funzionale”.
													
													
													
													Anche questo scritto di 
													Antonio Quaglino affronta, 
													dunque, un tema di rilievo 
													notevole per gli anni 
													travagliati che 
													coincideranno con il 
													cinquantenario 
													dell'Organizzazione delle 
													Nazioni Unite. Ampio fu 
													infatti il dibattito, negli 
													anni 1994 e 1995, sul ruolo 
													delle Organizzazioni 
													regionali (in particolare, 
													la NATO) in rapporto alle 
													finalità di
													
													peace-keeping assegnate 
													alle Nazioni Unite. Temi 
													quali la gestione diretta di 
													operazioni coercitive da 
													parte dell'ONU o il loro 
													conferimento a 
													Organizzazioni regionali in 
													forza di un mandato diretto, 
													oppure ancora la delega a 
													singoli Stati e/o 
													Organizzazioni regionali, 
													hanno occupato un'ampia 
													parte della dottrina 
													internazionalistica di 
													quegli anni.
La 
													successiva produzione 
													scientifica
													
													
													Nel 1972 vede la luce il 
													saggio 
													
													“La F.A.O. e la 
													giurisdizione italiana”, 
													apparso sulla
													
													Rivista di Diritto 
													Internazionale Privato e 
													Processuale del 1972. È 
													uno scritto ampio e 
													profondo, rigoroso 
													nell'argomentazione, che 
													affronta il delicato 
													problema della immunità 
													delle Organizzazioni 
													intergovernative dalla 
													giurisdizione dello Stato in 
													cui hanno la sede. Occasione 
													dello scritto è la prima 
													sentenza di un tribunale 
													statale chiamato a 
													pronunciarsi su una 
													questione di immunità 
													giurisdizionale concernente 
													la FAO. Se l'Autore si 
													riconosce in sintonia con la 
													sostanza della sentenza, la 
													quale ha riconosciuto 
													l’immunità della FAO 
													rispetto alla giurisdizione 
													italiana, egli prende 
													tuttavia le distanze dalla 
													formulazione. Più 
													precisamente, Quaglino 
													discute la circostanza per 
													cui, nella sentenza, il 
													Pretore di Roma si riferisce 
													alla FAO come “unione 
													internazionale, unione i cui 
													organi esplicano attività 
													che sono valutate 
													dall'ordinamento 
													internazionale o entità di 
													carattere istituzionale”. In 
													altre parole, l'Autore 
													ritiene che prevalga – nella 
													sentenza – un generico 
													riferimento ad una “unione 
													istituzionale di Stati, una 
													entità di natura sociale”. 
													Prendendo le mosse dall'atto 
													costitutivo, l'Autore 
													sottolinea come la FAO si 
													identifichi come “una 
													struttura organizzatoria, 
													una organizzazione in senso 
													tecnico, cioè, di cui gli 
													organi e le posizioni 
													giuridiche menzionate 
													costituiscono, 
													rispettivamente, la 
													componente organica e la 
													componente 
													interindividuale”. Il 
													Quaglino giunge così a 
													rilevare che se ci si fosse 
													voluti esprimere in termini 
													rigorosamente tecnici, “non 
													si sarebbe dovuto parlare di 
													immunità giurisdizionale 
													della FAO tout court, ma di 
													immunità giurisdizionale 
													dell'ente internazionale di 
													cui la FAO costituisce la 
													struttura organizzatoria”.
													 
													
													
													
													Il medesimo saggio affronta 
													il problema della pretesa 
													priorità dei principi
													
													par in parem non habet 
													iurisdictionem e 
													princeps in alterius 
													territorio privatus 
													rispetto all'art. VIII del 
													Trattato di Washington 
													(l'accordo di sede tra la 
													FAO e l'Italia), sostenendo 
													la rilevanza meramente 
													materiale dei due principi e 
													la loro conseguente 
													incommensurabilità rispetto 
													alle questioni concernenti 
													l'immunità giurisdizionale 
													degli enti internazionali. I 
													due principi, citati nella 
													sentenza, non sono – 
													
													
													 a 
													parere del Quaglino – 
													applicabili in quanto “detti 
													principi e le questioni di 
													immunità giurisdizionale non 
													sono tra loro 
													commensurabili”. Principi 
													disciplinatori e questioni 
													da regolare stanno, 
													nell’impostazione seguita 
													dal Quaglino, su piani 
													differenti, e trovano ragion 
													d'essere e collocazione 
													logica in ambiti diversi. 
													Mentre le questioni di 
													immunità hanno rilevanza 
													squisitamente giuridica, i 
													due principi presi in esame 
													hanno rilevanza meramente 
													materiale, non appartenendo 
													né all'ordinamento statale 
													italiano, né a quello 
													internazionale generale né, 
													infine, agli ordinamenti 
													internazionali speciali 
													delle unioni di Stati. I due 
													principi scaturiscono così 
													da una prassi 
													giurisprudenziale, 
													
													senza poter peraltro 
													assurgere a dignità di norma 
													giuridica.
													 
													
													
													
													Il punto di arrivo è così il 
													riconoscimento della 
													immunità – fondata allora 
													sul dettato dell'art. VIII 
													del Trattato di Washington – 
													nella sua accezione più 
													ampia, disancorata dalla 
													tradizionale distinzione tra 
													attività di rilievo 
													pubblicistico e attività
													
													iure privatorum, con 
													l'estensione della copertura 
													anche ad ipotesi in cui le 
													attività oggetto di 
													controversia hanno 
													sicuramente natura 
													privatistica. La conclusione 
													è nel senso della 
													riaffermazione della 
													priorità della utilizzazione 
													dell'art. VIII sul ricorso a 
													pretesi principi generali 
													dell'ordinamento giuridico 
													dello Stato italiano. Anche 
													questo studio offre una 
													conferma dell'elevato 
													profilo della figura del 
													Quaglino ricercatore, 
													studioso votato all'analisi 
													accurata, al solido 
													fondamento di tutte le 
													affermazioni, anche quelle 
													apparentemente minori.
													
													
													Infine, un ultimo lavoro 
													appare meritevole di un 
													cenno. Intitolato “La 
													politica mediterranea della 
													C.E.E. (profili 
													storico-giuridici)”, consiste 
													in 
													
													
													un opuscolo di 37 pagine 
													pubblicato dall'AEDE (Association 
													Européenne des Enseignants), 
													nel 1981. Si tratta di un 
													lavoro più “leggero”, se 
													comparato con i tre 
													precedentemente richiamati. 
													Tuttavia, esso costituisce 
													una pregevole sintesi degli 
													aspetti storici, politici e 
													istituzionali delle 
													relazioni tra la Comunità 
													europea e gli Stati che si 
													affacciano sul Mediterraneo. 
													Mentre gli scritti 
													precedenti mostrano il 
													profilo netto del Quaglino 
													giurista, questo lavoro 
													evidenzia il coesistente 
													interesse dello studioso per 
													quei fenomeni che presentano 
													elementi di 
													interdisciplinarità. Storia, 
													politica, economia e diritto 
													convivono nell'ambito dei 
													rapporti tra la Comunità 
													europea e i suoi vicini 
													mediterranei, ed emergono 
													nel lavoro di Quaglino in un 
													insieme armonico. E l'Autore 
													appare nella sua luce di 
													uomo di cultura, di solide 
													letture, con un bagaglio di 
													idee e di riflessioni che 
													proietta una lunga e serena 
													ombra dietro ad ogni pagina.
													Principali opere
													
													Volumi
													
													
													con A. Barucchi (a cura di),
													
													
													Trattato che istituisce la 
													Comunità Economica Europea, 
													Torino, Giappichelli, 1982.
													
													La politica mediterranea 
													della C.E.E. (profili 
													storico-giuridici),
													
													
													Torino, AEDE, 1981.
													Saggi e articoli in 
													periodici
													
													“La natura giuridica delle 
													relazioni dell'UEO con la 
													NATO e il Consiglio d'Europa 
													(Considerazioni 
													preliminari)”,
													
													
													
													
													in
													
													Annali della Facoltà di 
													Economia e Commercio 
													dell'Università degli Studi 
													di Cagliari, a.a. 
													1965-66 e 1966-67.
													
													“Il Consiglio di Sicurezza 
													delle Nazioni Unite e la 
													legittimazione delle 
													Organizzazioni regionali ad 
													agire per il mantenimento 
													della pace e della sicurezza 
													internazionale”, 
													in
													
													Annali della Facoltà di 
													Economia e Commercio 
													dell'Università degli Studi 
													di Cagliari, a.a. 
													1967-68 e 1968-69.
													
													“La F.A.O. e la 
													giurisdizione italiana”, 
													in
													
													Rivista di Diritto 
													Internazionale Privato e 
													Processuale, 1972.
													Bibliografia essenziale
													
													E. Greppi, A. Marazzi 
													e 
													
													G. Porro, 
													“Antonio Quaglino”, in
													
													
													G. M. Bravo 
													e 
													
													L. Sciolla 
													
													(a cura di), 
													
													Un’eredità intellettuale: 
													Maestri e allievi della 
													Facoltà di Scienze Politiche 
													di Torino, 
													Antella-Firenze, Passigli 
													Editori, 1997, p. 37 et seq.
													
													A. Comba 
													e 
													
													G. M. Bravo, 
													“Testimonianza: Antonio 
													Quaglino”, in 
													
													G. M. Bravo 
													e 
													
													L. Sciolla 
													
													(a cura di), 
													
													Un’eredità intellettuale: 
													Maestri e allievi della 
													Facoltà di Scienze Politiche 
													di Torino, 
													Antella-Firenze, Passigli 
													Editori, 1997, p. 237 et 
													seq. 
A cura del prof. Edoardo Greppi